PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia, con capoluogo Ariano Irpino, nell'ambito della regione Campania.

Art. 2.

      1. La circoscrizione territoriale della provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia è costituita dai seguenti comuni: Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Bisaccia, Bonito, Cairano, Calitri, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Conza della Campania, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Monteverde, Morra De Sanctis, Rocca San Felice, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Teora, Torella dei Lombardi, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villamaina, Villanova del Battista, Zungoli.

Art. 3.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la provincia di Avellino procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati di concerto con il commissario nominato dal Ministro dell'interno con il compito di curare ogni adempimento

 

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connesso all'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio nazionale, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Avellino.
      4. Fino alla data delle elezioni, stabilita ai sensi del comma 3, gli organi della provincia di Avellino continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.

Art. 4.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Avellino e dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 5.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge, tenendo conto, nella loro dislocazione, delle caratteristiche e delle vocazioni territoriali.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1

 

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sono altresì individuate le procedure per la gestione delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, provvede ad apportare le occorrenti variazioni nei ruoli del personale dello Stato.
      4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo e nel territorio provinciale.

Art. 6.

      1. Il Ministero dell'interno provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della provincia stessa, detraendo dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Avellino la quota parte da attribuire al nuovo ente, per l'80 per cento, in proporzione alle popolazioni residenti nelle due province interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e, per il restante 20 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali delle due province. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto effettuato in via provvisoria con le predette modalità. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
      2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi della nuova provincia ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal bilancio della provincia di Avellino dei fondi di spettanza di quella dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia.

 

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Art. 7.

      1. Gli atti e gli affari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dell'amministrazione centrale costituiti nell'ambito della provincia di Avellino e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti organi e uffici della provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.